Presentata in Commissione la proposta di variazione della legge regionale 16/2002: nessuna preclusione per nomine e designazioni regionali ai rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine

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scarabeo-465x300Presentata alla Prima Commissione, la proposta di modifica della legge che detta la disciplina generale in materia di nomine e designazioni di spettanza della Regione Molise, in particolar modo per quanto concerne l’incompatibilità e l’esclusione del personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine. Le ragioni alla base di questa proposta di variazione dell’articolato che afferma l’incompatibilità ed eleggibilità in organismi di competenza regionale del personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine, rientrano, principalmente, nell’affermazione dei principi di trasparenza, pubblicità e, soprattutto, partecipazione previsti dalla nostra Costituzione.

Infatti alcune Regioni hanno scelto di non prevedere alcuna incompatibilità specifica in materia, altre hanno fatto un generico riferimento alla legislazione statale, ad oggi, invece, la Regione Molise ancora contempla questa scelta, peraltro molto restrittiva nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine alle attività pubbliche di competenza regionale. Se in certi casi tale preclusione appare legittima e opportuna, essa diventa eccessiva e discriminante qualora venga estesa genericamente ad intere categorie di operatori, senza verificare, in concreto, se essi esercitino funzioni specifiche tali da rendere la loro azione conflittuale con gli interessi della Regione.

Tale regola, inoltre, appare superata dall’evoluzione normativa in materia, la quale  riconosce ai citati appartenenti, il diritto di partecipare, come detto, alle attività pubbliche, associative e sindacali, nel rispetto dei diritti civili universalmente riconosciuti a tutti i cittadini. Per questo ritengo sia opportuno che si riesamini la legge regionale  n. 16, del 2002, limitatamente all’art. 2, comma 1, lettera f, in quanto discriminatoria e lesiva del principio di uguaglianza sostanziale previsto dalla Carta Costituzionale. Del resto, l’interesse della Regione è quello di ottenere l’apporto delle migliori risorse umane, morali e professionali, e gli operatori di legge, tutto questo possono sicuramente offrirlo, contribuendo ad un più ampio arricchimento funzionale della Regione stessa, nell’interesse della collettività regionale.

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